• B/1 Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme. Costruiti o adattati per tale destinazione e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro e non rientrano nell’ art. 10 della legge 11 agosto 1939 n. 1249 come modificato dal D.L. 9 aprile 1948, n. 514.

  • B/2 Case di cura ed ospedali, compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni se non hanno fine di lucro.

  • B/3 Prigioni e riformatori.

  • B/4 Uffici pubblici.

  • B/5 Scuole e laboratori scientifici costruiti o adattati per tale destinazione e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro e non rientrano nell’ art. 10 della legge 11 agosto 1939 n. 1249 come modificato dal D.L. 9 aprile 1948, n. 514.

  • B/6 Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9, circoli ricreativi quando il circolo ricreativo non ha fine di lucro e, in quanto tale, assimilabile alle unità immobiliari adibite ad attività culturali. Quando hanno fine di lucro dovranno essere censiti nella categoria propria dell’ unità immobiliare, secondo l’uso ordinario della stessa.

  • B/7 Cappelle ed oratori non destinati all’esercizio pubblico dei culti.

  • B/8 Magazzini sotterranei per deposito di derrate.