Obbligo di registrazione: l’art.10 della Tariffa allegata al T.U. 131/1986 prevede l’obbligo della registrazione del compromesso. Per la sua registrazione è dovuta l’imposta di registro nella misura fissa di € 200.
Se il compromesso prevede il versamento di caparra confirmatoria, è prevista la tassazione nella misura di 0,50%.
Se prevede il pagamento di acconti, se non soggetti ad I.V.A. è prevista la tassazione nella misura del 3%.
In entrambi i casi l’imposta pagata è imputata all’imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo.
L’obbligo di registrazione delle scritture non autenticate contenenti preliminari soggetti ad IVA sussiste solo in presenza di caparre.
Pertanto il compromesso concluso con il ministero del notaio è sempre soggetto a registrazione.
Parimenti è sempre soggetto a registrazione il compromesso concluso per scrittura privata se il venditore è un privato che non agisce nell’esercizio di impresa, arte o professione.
Non è soggetto a registrazione il compromesso di vendita concluso per scrittura privata se il promittente la vendita è un’impresa e se il preliminare non contiene caparre. In presenza di caparre è sempre obbligatoria la registrazione del compromesso.
Sono obbligati alla registrazione: i contraenti per le scritture private non autenticate, i notai, i funzionari dello Stato per gli atti da registrare d’ufficio, gli agenti d’affari in mediazione per le scritture private non autenticate stipulate a seguito del loro intervento, solidalmente tenuti al pagamento dell’imposta.