In caso di fallimento del venditore il compromesso non è opponibile al fallimento se non ha data certa anteriore.
Anche i benefici riconosciuti agli acquirenti di immobili da costruire, agli effetti del D.Lgs. 122/2005, presuppongono l’esistenza di un compromesso stipulato in data certa.
Altro vantaggio è quello di evitare che la casa venga venduta contemporaneamente a qualcun altro perché prevalgono i diritti di chi lo ha registrato per primo. Lo svantaggio è il costo complessivo dell’operazione: bisogna aggiungere anche i costi del notaio e l’imposta di trascrizione, che non si recupera se la casa è venduta dal costruttore.
La trascrizione del Compromesso ai Registri Immobiliari è obbligatoria.