L’Imposta di Registro è una imposta indiretta che colpisce gli atti scritti aventi effetto giuridico. I principali soggetti passivi dell’imposta sono i soggetti obbligati alla registrazione di una operazione (trasferimenti di proprietà, contratti, verbali, operazioni societarie, atti autenticati ecc.). L’imposta di registro può essere applicata in misura fissa su ogni atto, diventando in tal modo una tassa, oppure essere applicata in misura proporzionale al valore dell’atto registrato. L’onere dell’imposta di registro è sempre sostenuto dai soggetti che richiedono la registrazione di un atto.
Il pagamento dell’imposta di registro può essere effettuato dalle parti contraenti, dai notai, dalle cancellerie, o dai pubblici ufficiali. L’Imposta di Registro è regolata dal TU dell’Imposta di Registro, il D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

A partire dal 1° gennaio 2014, per i trasferimenti di immobili fuori dal campo di applicazione dell’ Iva vi sono tre sole aliquote dell’imposta di registro: 2% per la prima casa, 9% per tutti gli altri beni immobili, 12%, a determinate condizioni per i terreni agricoli e relative pertinenze. L’imposta di registro dovuta non può essere in ogni caso inferiore a 1.000 euro. Inoltre, passa da 168 a 200 euro l’importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecarie e catastali previste in misura fissa per gli atti soggetti a Iva.